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Termini e condizioni generali del contratto piloti - Immodrone
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PILOTI
  • DEFINIZIONI

 

    1. Nei presenti Termini e Condizioni Generali di Contratto (il “Contratto”), i termini di seguito indicati hanno il seguente significato (e le variazioni grammaticali di tali termini avranno il significato corrispondente):

App/Sito indica l’applicazione software di cui al sito www.immodrone.it;

Clausola indica una clausola dei presenti Termini e Condizioni Generali di Contratto;

Committente     indica la società Immodrone S.r.l., i cui estremi identificativi sono specificati alla Clausola 2.1;

Contratto indica i presenti Termini e Condizioni Generali di Contratto;

Interessato indica i dati personali dei clienti di Immodrone S.r.l. il cui trattamento si renderà necessario al fine di dare esecuzione al Contratto;

Diritti di Proprietà Intellettuale indica i brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, i diritti d’autore, i marchi commerciali o di servizio, i diritti sulla topografia dei prodotti semiconduttori, i diritti sulle banche dati, i diritti contenuti in informazioni riservate, tra cui il know-how, i processi, i metodi, le tecniche o piani, le specificazioni, le idee e i segreti commerciali e industriali, i diritti morali o altri diritti simili in qualunque paese e, che siano o meno registrati, le eventuali domande di registrazione di uno dei precedenti diritti e tutti i diritti relativi alla presentazione delle domande di registrazione per uno dei precedenti diritti, nonché tutto quanto dettagliato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla Clausola 6.5;

GDPR significa il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Interessato indica uno qualsiasi dei clienti di Immodrone S.r.l. di cui il Pilota tratterà i dati personali in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali dei clienti medesimi al fine di svolgere le Missioni e rendere i Servizi;

Linee Guida significa le linee guida dell’European Union Agency for Network and Information Security;

Missione indica l’incarico che il Committente assegna al Pilota al fine di rendere i Servizi ai clienti del Committente, come meglio dettagliato alla Clausola 3 del Contratto;

Nomina significa la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali dei clienti di Immodrone S.r.l., meglio dettagliata alla Clausola 13.2;

Parte, o Parti indica le parti del Contratto, ossia il Committente e il Pilota;

Pilota indica il professionista che accetta i presenti Termini e Condizioni Generali di Contratto per prestare la propria opera al Committente Immodrone S.r.l. al fine di rendere i Servizi mediante lo svolgimento delle Missioni;

Responsabile indica il Pilota nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati personali dei clienti di Immodrone S.r.l.;

Servizi indica i servizi di regia, ripresa, montaggio video e monitoraggio, ripresa con attrezzature video in particolar modo con “droni”, fotografie digitali in alta definizione, riprese e montaggio di materiale video e audio, rilevamenti e analisi di dati tecnico-scientifici, soprattutto per attività legate al settore immobiliare, turistico, nautico, ispettivo, promozionale del territorio e agricoltura di precisione, che Immodrone S.r.l. rende ai propri clienti;

Sub-Responsabile indica qualsiasi soggetto giuridico della cui collaborazione il Responsabile si avvale, e con i quali non sussiste un rapporto di lavoro subordinato, al fine di svolgere le Missioni e rendere i Servizi e che, in funzione di ciò, tratteranno i Dati degli Interessati.

Titolare indica Immodrone S.r.l., ossia il Committente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri clienti;

      1. I termini sopra definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa.
      2. Ogni Clausola (la “Clausola”), paragrafo od altra disposizione, o pattuizione del Contratto che non abbia natura essenziale e che sia, o diventi, invalida o inefficace, si intenderà come separata dal Contratto, senza pregiudizio per le restanti.
      3. Ciascuna disposizione o parte di questo Contratto sarà in ogni caso interpretata nel suo insieme secondo il giusto significato e senza comportare una presunzione che i relativi termini debbano essere interpretati più restrittivamente nei confronti di una Parte.
      4. Le rubriche delle singole clausole sono state poste al solo scopo di agevolare la lettura del Contratto e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso.

 

  • FINALITÀ

 

      1. Immodrone S.r.l., con sede presso I3P S.C.p.A. – Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino – C.so Castelfidardo 30/a 10129 Torino P.IVA 11341510011, PEC [ ], in persona del legale rappresentante pro tempore Simone Russo (il “Committente”), rende ai propri clienti servizi di regia, ripresa, montaggio video e monitoraggio, ripresa con attrezzature video in particolar modo con “droni”, fotografie digitali in alta definizione, riprese e montaggio di materiale video e audio, rilevamenti e analisi di dati tecnico-scientifici (i “Servizi”) soprattutto per attività legate al settore immobiliare, turistico, nautico, ispettivo, promozionale del territorio e agricoltura di precisione.
      2. Il Committente propone i suindicati Servizi tramite i seguenti domini: www.immodrone.it, yacht-drone.com, dronersclub.com, weddingdrone.it, inspectiondrone.it e winedrone.it con pieno diritto di disporre di tutto quanto sopra. Il Committente è il legittimo utilizzatore ed esercente la proprietà intellettuale, nonché legittimo possessore, di tutti i requisiti legali insiti nella sfera giuridica dei suddetti nomi a dominio.
      3. Per meglio rendere i Servizi, il Committente si avvale dell’opera prestata dal Pilota (il “Pilota”). Il Pilota, accettando il Contratto attraverso l’applicazione software/sito Internet www.immodrone.it (l’ “App”) accetta di prestare la propria opera al Committente al fine di rendere i Servizi, e contrae perciò un rapporto di lavoro autonomo con il Committente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2222 c.c. s.s. e secondo le disposizioni di cui al Contratto.
      4. Per le finalità del Contratto, il Committente e il Pilota sono nelle seguenti Clausole anche indicati, singolarmente, come la “Parte” e, congiuntamente, come le “Parti”.

 

  • OGGETTO

 

      1. Il Committente determina il contenuto dell’incarico da assegnare al Pilota al fine di rendere i Servizi (la “Missione”). L’assegnazione della Missione al Pilota avverrà tramite le funzioni dell’App, salvo che per particolari esigenze operative il Committente decida di avvalersi di ulteriori e diversi mezzi di comunicazione.
      2. In particolare, il Committente determina luogo e la data della Missione, nonché il compenso spettante al Pilota per lo svolgimento della stessa e il prezzo finale corrisposto dal cliente per i Servizi resi dalle Parti mediante lo svolgimento della Missione. Accettando la Missione, il Pilota si obbliga ad eseguire la Missione.
      3. Il Pilota presterà al Committente la propria esperienza e competenza nei Servizi, curandone gli interessi e perseguendo i fini indicati dalle Missioni di volta in volta accettate. 
      4. Nei limiti di quanto alla Clausola 3.2, il Pilota giudicherà all’interno della sua struttura, in totale autonomia, l’opportunità e le modalità operative con le quali svolgere la Missione. 
      5. Il Pilota dovrà gestire in totale autonomia e con la propria struttura i Servizi, elaborando, ove necessario, relazioni e pareri a seguito degli accertamenti effettuati, nonché fornire tutti quei consigli e suggerimenti che saranno comunque utili per la miglior riuscita delle Missioni.
      6. Ove risulti necessario od opportuno l’intervento di altri professionisti del settore, il Pilota dovrà provvedere a segnalarli al Committente, a contattarli, a verificare le loro competenze e a curare direttamente i rapporti con gli stessi, coordinandone l’attività e vigilando sul regolare espletamento dei singoli lavori.
      7. Le Parti si danno reciprocamente atto di voler escludere qualsiasi vincolo di subordinazione concordando che le prestazioni previste dal Contratto non rivestono le caratteristiche della prestazione di lavoro dipendente. Nessuna delle Parti rivestirà mai le figure di datore di lavoro, dipendente, collaboratore non saltuario e comunque nessuna figura di lavoratore a tempo determinato o indeterminato. Nell’esecuzione delle Missioni di volta in volta assegnate, il Pilota agirà in piena autonomia, pur nel rispetto delle obiettive esigenze organizzative e produttive del Committente e dei suoi clienti, fornendo il suo apporto professionale senza essere soggetto a vincoli di subordinazione o di dipendenza gerarchica, allo scopo di conseguire nel migliore dei modi i risultati delle sue prestazioni e con la diligenza professionale richiesta.

 

  • OBBLIGHI DEL PILOTA

 

      1. Il Pilota dichiara di essere assicurato e di operare nel pieno rispetto delle norme e leggi vigenti, incluse le normative europee e i regolamenti ENAC in materia di aeromobili a pilotaggio remoto, e di adeguarsi in tempo utile ed opportuno ad eventuali aggiornamenti di qualsiasi natura e provenienza normativa. Il Pilota s’impegna a fornire al Committente, contestualmente all’accettazione del Contratto, tutti i documenti necessari ai sensi delle norme e leggi vigenti per lo svolgimento dei Servizi, mediante upload da effettuare mediante l’apposito box presente nella App.
      2. Resta inteso che il Pilota si impegna a utilizzare la propria attrezzatura per eseguire i Servizi e che il materiale tutto sarà sotto sua diretta responsabilità Il Pilota s’impegna a verificare il corretto funzionamento dell’attrezzatura prima di ogni incarico e a effettuare una manutenzione preventiva regolare.
      3. Il Pilota si impegna comunque a svolgere i Servizi collaborando con il Committente, anche incontrando i responsabili preposti ai vari settori di quest’ultimo, ricorrendo alla loro collaborazione, nonché a quella dei soci e/o dipendenti e/o collaboratori esterni che il Committente riterrà di indicare o che il Pilota stesso ritenga di contattare per il miglior svolgimento dei Servizi. Il Committente autorizza preventivamente il Pilota a coordinarsi con i vari responsabili dei settori di interesse per le finalità di cui al Contratto. 
      4. Il Pilota si impegna a consegnare, far visionare e far sottoscrivere alle persone di volta in volta indicate dal Committente tutta la documentazione predisposta per il corretto svolgimento dei Servizi.
      5. Il Pilota si impegna a svolgere i Servizi che il Committente commissionerà nei luoghi, nelle date e negli orari che verranno di volta in volta comunicati dal Committente. Ciò, non determina il sorgere di alcun vincolo di subordinazione, in quanto rappresenta una mera esigenza operativa atta a soddisfare le esigenze che il cliente ha comunicato al Committente. Il Pilota prende atto e accetta che tale vincolo è stato tenuto conto nella determinazione del corrispettivo spettante ai sensi del Contratto.

 

  • CONFIDENZIALITÀ E NON-CONCORRENZA

 

      1. Il Committente considererà come riservate tutte le informazioni apprese durante lo svolgimento dei Servizi e ciò anche in caso di recesso o risoluzione, nonché alla naturale scadenza del Contratto.
      2. Il Pilota si impegna, per tutta la durata del Contratto, a non intrattenere rapporti con i clienti, inclusi i relativi rappresentanti e dipendenti indicati dal Committente, salvo permesso scritto del Committente stesso. La presenza del Committente o di un Pilota da lui indicato nei rapporti con i clienti viene riconosciuta “essenziale” dal Contratto per garantire ed aumentare la stima di credibilità commerciale del Committente. Il Pilota conferma la propria cosciente consapevolezza che il mancato rispetto del presente paragrafo arreca gravissimi danni all’immagine e credibilità del Committente e dei suoi collaboratori. 
      3. Il Pilota s’impegna a non comunicare il nome dell’eventuale propria società ai clienti e i nomi delle eventuali società dei collaboratori di cui si avvale.
      4. Il Pilota s’impegna a che i propri eventuali collaboratori esterni non comunichino i nomi delle eventuali proprie società ai clienti.
      5. Il Pilota si impegna a non utilizzare la documentazione di cui alla Clausola 4.4, nonché tutte le informazioni delle quali venisse a conoscenza, a favore di concorrenti del Committente. 
      6. Il Pilota si impegna a:
        1. mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l’attività del Committente o a questa anche indirettamente connessa, inclusi i contratti pendenti e l’identità dei clienti del Committente;
        2. non divulgare qualsiasi informazione/contatti/progetti/segreti aziendali inerenti le attività del Committente.

 

  • PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

      1. Il Pilota cede fin d’ora al Committente, in via esclusiva, senza limitazione di spazio e di tempo, tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale (i “Diritti di Proprietà Intellettuale”), nessuno escluso, inerenti i risultati dei Servizi. 
      2. Resta espressamente convenuto che, per effetto delle pattuizioni anche economiche qui definite, il Committente acquisisce, senza obbligo di corrispondere altri compensi oltre a quelli già stabiliti – anche ai sensi della legge n. 633 del 1941 e sue eventuali modifiche – la proprietà esclusiva dei risultati dei Servizi, con qualsiasi mezzo realizzati e che sarà facoltà del Committente diffondere e/o utilizzare in tutto o in parte, modificare, rielaborare e integrare direttamente o tramite terzi (modifiche e rielaborazioni che si intendono dal Pilota sin d’ora accettate) i risultati dei Servizi. 
      3. Il Pilota quindi, cede e trasferisce, ora per allora, al Committente tutti diritti di utilizzazione economica che gli competono e/o dovessero in futuro competergli, di cui agli artt. dal 12 al 19 L. 633/41, nessuno escluso inerenti i risultati dei Servizi. 
      4. Il Committente sarà libero di chiedere le fonti originali o di modificare i risultati dei Servizi resi dal Pilota al fine di promuovere come ritiene più opportuno la propria attività e quella dei suoi clienti. 
      5. I Diritti di Proprietà Intellettuale ceduti con il Contratto hanno ad oggetto, in tutto o in parte, tutti i risultati dei Servizi e comprendono, tra l’altro, a titolo meramente esemplificativo:
        1. il diritto di pubblicare (anche in raccolta), registrare, riprodurre, mettere in commercio, distribuire, donare, tradurre, trascrivere, pubblicare per le stampe (con un minimo di 100 copie), sincronizzare, eseguire, rappresentare, noleggiare, concedere in prestito, elaborare, modificare, trasformare, adattare, aggiungere, sopprimere, ridurre, abbinare, sfruttare per finalità pubblicitarie, doppiare, sottotitolare, montare, parodiare, ecc.
        2. il diritto di comunicare al pubblico e ritrasmettere nel mondo intero, in libera trasposizione, mediante cinematografia, televisione (TV via etere, pay TV, pay per view, via satellite, via cavo, web, VOD, NVOD, ecc.), radio, telefono, reti di telecomunicazione, supporti ottici, magnetici o di altra natura (comprese le cinecassette, videocassette, videodischi, memorie, CD ROM, CDI, CD Micro Disk, consolle e piattaforme di gioco, read-only memory, laser disk, MMDSe altri supporti audiovisivi), anche di futura invenzione;
        3. ove applicabile, il diritto di realizzare “remake, “spin-off, “prequel”, “sequel”, “special”, “best- of”, “dietro le quinte”, ecc.;
        4. tutti i diritti connessi all’esercizio del diritto di autore, compreso quello per la protezione del titolo, al fine di consentirci il più ampio esercizio dei diritti acquisiti e la migliore tutela dei medesimi;
        5. il diritto di utilizzare, a nostro discrezionale giudizio, crediti limitati (in aggiunta a quelli contrattualmente d’uso);
        6. i diritti anciIlari (ivi incluso il merchandising);
        7. il diritto di sfruttare per fini pubblicitari, promozionali, di sponsorizzazione di beni e/o servizi propri e/o di terzi, senza limitazione alcuna;
        8. in definitiva tutti i diritti che Le competerebbero ai sensi degli artt. 2577 cod. civ. e da 1 2 a 1 9 della L. 633/41, nessuno escluso, anche se qui espressamente non nominati.

 

  • OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

 

      1. Il Committente si impegna a fornire al Pilota tutti i dati e le informazioni necessarie al corretto svolgimento dei Servizi.
      2. SEGNALAZIONE
      3. Nessun potere di rappresentanza viene conferito al Pilota al quale è fatto assoluto divieto di assumere, nei confronti di chiunque, impegni scritti od orali o comunque compiere qualsiasi atto che possa far presumere incarichi di rappresentanza del Committente. Al Pilota è consentito di segnalare direttamente clienti al Committente, ma le prestazioni di segnalazione non dovranno né potranno produrre vincoli di alcun genere tra il Pilota ed i terzi richiedenti. 
      4. Il Pilota non può 
        1. firmare per conto del Committente o del cliente del Committente;
        2. ricevere soldi o compensi dal cliente del Committente;
        3. comunicare false informazioni al cliente del Committente;
        4. promettere al cliente del Committente nulla di quanto non appaia nella documentazione fornita dal Committente inerente la Missione;
        5. sottoscrivere o far sottoscrivere al cliente del Committente, scritti e/o documenti non forniti e/o non approvati dal Committente;
        6. pubblicizzare in qualsiasi forma e/o mezzo il nome, il logo ed i simboli e segni distintivi del Committente senza preventiva autorizzazione scritta da parte di quest’ultimo. 

 

  • DURATA E RECESSO

 

      1. Il Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione a tempo indeterminato.
      2. Ognuna delle Parti potrà, senza addurre giustificazione alcuna, recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone avviso all’altra Parte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con preavviso di mesi tre, fatti salvi i diritti acquisiti e i doveri assunti. 

 

  • RESPONSABILITÀ E MANLEVA

 

      1. Il Committente è estraneo ai rapporti del Pilota con i terzi e non risponde per fatti o danni di qualsiasi natura riconducibili all’attività del Pilota – nel modo più ampio, senza eccezioni o riserve ed anche in sede processuale – o ai Servizi resi dal Pilota ai clienti del Committente.
      2. Il Pilota manleva espressamente e formalmente il Committente da ogni pretesa di terzi, inclusi i clienti del Committente, da ogni richiesta e da ogni responsabilità oggettiva e soggettiva che dovesse pervenire da qualunque terza parte, inclusi i clienti del Committente, per cause derivanti dalle attività del Pilota.
      3. Nel caso in cui il Committente fosse obbligato da terzi, inclusi i clienti del Committente, al pagamento di somme eziologicamente riconducibili all’attività del Pilota, quest’ultimo sarà tenuto a rimborsare il Committente, a prima richiesta e senza opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente stesso fosse costretto a pagare, con una maggiorazione del 5% a titolo di risarcimento danni e spese generali.
      4. L’insorgenza di ogni eventuali danno comporterà l’insorgere a carico dei Pilota del dovere del risarcimento.
      5. Il Pilota manleva inoltre il Committente da qualsiasi responsabilità per danno e/o furto all’attrezzatura che il Pilota medesimo utilizzerà ai sensi della Clausola 2.2.

 

  • MISSIONE E COMPENSO

 

      1. La richiesta di esecuzione dei Servizi avviene tramite l’invio, dal Committente al Pilota, della proposta di Missione a mezzo dell’App. La proposta specificherà data, luogo e compenso previsti per lo svolgimento della Missione.
      2. L’accettazione della Missione è assolutamente facoltativa, ma dal momento in cui l’accettazione da parte del Pilota perviene al Committente, il Pilota si obbliga a svolgerla. Prima dell’accettazione della Missione, il Pilota è tenuto a effettuare l’analisi del rischio e l’identificazione delle criticità inerenti lo svolgimento della Missione stessa. Il Pilota dovrà comunicare al Committente l’accettazione oppure l’eventuale diniego della Missione entro 3 (tre) giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione della proposta. In mancanza di tale comunicazione, la proposta s’intenderà rifiutata.
      3. Il Pilota, potrà rimandare l’esecuzione dei Servizi per cause di forza maggiore come, a titolo esemplificativo, motivi ambientali (per esempio vento o pioggia) o fisici (presenza di cavi- ferrovie-autostrade, presenza di  strutture e/o manufatti che rendano le condizioni di volo del drone non sicure in base a comprovata situazione da parte del Pilota. 
      4. Il compenso per lo svolgimento della Missione è determinato dal Committente in base alle attrezzature che il medesimo reputerà necessario utilizzare ai fini della Missione e in base alla durata della Missione stessa. La pagina [ ] dell’App reca lo schema di calcolo dei compensi, avente valore esemplificativo e soggetto alle variazioni di volta in volta determinate dal Committente mediante aggiornamento della relativa pagina dell’App. Il Committente è vincolato a corrispondere al Pilota solo quanto di volta in volta espressamente indicato nella proposta di Missione
      5. Tutte le spese, incluse altresì le spese di trasferta e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle Missioni, saranno ad esclusivo carico del Pilota, salvo diverso accordo eventualmente raggiunto dalle Parti. 
      6. Il Pilota, nello svolgimento delle Missioni, può farsi aiutare da terzi, senza che questi possano rivendicare nessun diritto verso il Committente e comunque nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli obblighi di non-concorrenza.
      7. Ogni fine mese, il Pilota manderà al Commitente la Ritenuta d’Acconto, come disposto dall’Art. 10 n°1 DPR 633 del 14/03/1997 oppure una regolare fattura. Il Committente, verificata la congruità dell’addebito, provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dall’invio della suddetta. Con il pagamento dei suddetti compensi al Pilota non saranno dovuti nessun altro di tipo emolumenti per i Servizi resi. 

 

  • DISPOSIZIONI GENERALI

 

      1. Il Contratto è stipulato a beneficio delle Parti ed è obbligatorio per le Parti stesse, per i loro successori a titolo universale e a titolo particolare.
      2. Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese e gli accordi intercorsi tra le Parti in relazione all’oggetto e costituiscono l’unica fonte di diritti e doveri tra le stesse, superando e annullando ogni eventuale precedente accordo verbale, scritto e/o concluso attraverso fatti concludenti.
      3. Ciascuna delle Parti dichiara di non aver fatto affidamento su alcuna dichiarazione pre-contrattuale al momento di concordare la sottoscrizione del Contratto.
      4. L’eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti posti in essere dall’altra in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni ivi previste.
      5. I diritti e i rimedi qui inclusi non hanno carattere esclusivo, ma si aggiungono agli altri diritti e rimedi disponibili secondo la legge applicabile.
      6. Se una delle disposizioni del Contratto fosse giudicata nulla o inapplicabile da una corte o da altra autorità competente, tale disposizione dovrà ritenersi cancellata dal relativo accordo e le rimanenti disposizioni rimarranno e continueranno a rimanere pienamente valide ed efficaci. 
      7. Qualsiasi modifica al Contratto non è valida e vincolante ove non risulti una versione aggiornata dei presenti termini e condizioni generali di contratto inviata a mezzo App dal Committente ed espressamente accettata dal Pilota.

 

  • COMUNICAZIONI

 

    1. Qualsiasi comunicazione richiesta o variazione o disdetta dalle disposizioni di questo Contratto che il Pilota intenda vedere eseguita, dovrà essere effettuata per iscritto e per mezzo di raccomandata a/r o PEC e si intenderà efficacemente e validamente effettuata a ricevimento della stessa, sempre che sia indirizzata alla sede legale del Committente, oppure presso diverso indirizzo che il Committente potrà comunicare al Pilota successivamente alla data di accettazione dei presenti Termini e Condizioni Generali di Contratto. Detto indirizzo e l’indirizzo comunicato dal Pilota nell’apposito form di registrazione sull’App valgono, per le rispettive Parti, quale elezione di domicilio ad ogni fine relativo al Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

 

  • IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CLIENTE

 

    1. Le Parti prendono atto che, ai fini dell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, così come individuate nel Contratto, il Pilota dovrà trattare i dati personali del cliente (i “Dati”), eventualmente anche appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”). Pertanto le Parti prendono atto che il Committente riveste la qualità di titolare del trattamento dei Dati (il “Titolare”), mentre il Pilota riveste la qualità di responsabile del trattamento dei Dati medesimi (il “Responsabile”). Pertanto, con la Clausola, le Parti intendono dare riconoscimento formale a tali situazioni di fatto, a valere per tutta la durata del Contratto.
    2. Accettando la presente Clausola, il Pilota accetta la nomina (la “Nomina”) a responsabile del trattamento dei Dati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4, paragrafo 8), e 28 del GDPR. L’accettazione della Nomina da parte del Pilota è necessaria per dare esecuzione al rapporto contrattuale con il Committente. In caso di discordanza o dubbi interpretativi sorgenti dal coordinamento fra la Nomina e le altre parti del Contratto, prevalgono le disposizioni della Nomina. L’eventuale invalidità od inefficacia accertata di singole disposizioni della Nomina non inficia la validità od efficacia delle restanti disposizioni; le disposizioni invalide od inefficaci saranno modificate o sostituite da valide o efficaci disposizioni di portata il più possibile prossima ad esse. 
    3. Ai fini della presente Clausola 13 e delle successive Clausole 14, 15, e 16 e i clienti del Committente saranno indicati come gli Interessati (l’ “Interessato”).
    4. In particolare, il Responsabile tratterà i seguenti Dati degli Interessati:
  1. nome e cognome;
  2. indirizzo e-mail;
  3. indirizzo;
  4. [ ]
      1. In dipendenza delle modalità concrete di esecuzione del Contratto, il Responsabile potrà trattare dati personali ulteriori rispetto a quelli elencati alla Clausola 13.4 che precede, purché rientranti nelle stesse categorie indicate alla Clausola 13.1.
      2. Accettando la Nomina, il Responsabile accetta consapevolmente le obbligazioni previste dal Contratto che coinvolgono il trattamento dei Dati degli Interessati, per come di seguito meglio specificate.

 

  • OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

 

      1. Il Responsabile tratterà i Dati degli Interessati esclusivamente al fine di dare piena e corretta esecuzione ai Servizi e svolgere le Missioni di cui al Contratto e nel rispetto delle istruzioni specificate nel Contratto o impartite dal Titolare in successive ed ulteriori indicazioni scritte. 
      2. Il Responsabile non potrà trasferire i Dati degli Interessati verso un paese non appartenente all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale, salvo diversa e previa autorizzazione scritta del Titolare. 
      3. Il Responsabile tratterà i Dati degli Interessati in maniera adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario allo svolgimento delle Missioni, e comunque non eccedendo le finalità del Contratto. Il Responsabile inoltre si impegna a che i Dati siano accurati, impegnandosi a tenerli aggiornati, integrarli, modificarli e cancellarli, anche su richiesta del Titolare. 
      4. Tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei Dati degli Interessati, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile metterà in atto, nella misura richiesta dal GDPR, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio ai sensi dell’articolo 32 GDPR, adottando le misure che le linee guida dell’European Union Agency for Network and Information Security (le “Linee Guida”) giudicano adeguate rispetto alle diverse condizioni di rischio.
      5. Il Responsabile si impegna, sin d’ora, a monitorare gli eventuali aggiornamenti di tali Linee Guida affinché le misure adottate siano sempre adeguate rispetto al rischio valutato, nonché ad agire nel rispetto di tutte le previsioni di legge e/o di regolamento nazionali ed Europee.
      6. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento, assisterà il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste relative all’esercizio dei diritti degli Interessati di cui al Capo III GDPR.
      7. Il Responsabile porrà in essere ogni ragionevole misura interna affinché i propri dipendenti e consulenti incaricati del trattamento dei dati degli Interessati siano gravati da adeguati obblighi di riservatezza.
      8. Il Responsabile istruirà e formerà i propri dipendenti e consulenti incaricati del trattamento dei dati degli Interessati, o chiunque altro agisca sotto la sua autorità che abbia accesso a tali dati, al rispetto delle disposizioni del GDPR.
      9. Il Responsabile informerà il Titolare tempestivamente, e comunque non oltre otto (8) ore dall’avvenuta conoscenza di una violazione dei dati personali, al fine di consentire al Titolare di adempiere l’obbligo di notifica di cui all’art. 33 GDPR e si atterrà alle eventuali procedure di data breach che gli venissero notificate periodicamente dal Titolare.
      10. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, cancellerà o restituirà tutti i dati degli Interessati alla scadenza del Contratto e cancellerà le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o quello nazionale preveda la possibilità di conservare tali dati. 
      11. Il Responsabile si conformerà ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
      12. Il Responsabile collaborerà con il Titolare affinché quest’ultimo possa evadere quanto prima eventuali richieste di portabilità avanzate dagli Interessati nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 20 del GDPR.

 

  • NOMINA DEL SUB-RESPONSABILE

 

      1. Il Titolare autorizza sin d’ora il Responsabile a nominare uno o più sub responsabili (il “Sub-Responsabile”), nel caso in cui il Responsabile, per rendere i Servizi e svolgere le Missioni, si avvalga a sua volta della collaborazione di altri soggetti giuridici con i quali non sussiste un rapporto di lavoro subordinato.
      2. Resta inteso che il Responsabile vincolerà con patto scritto il Sub-Responsabile al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Nomina. Tali pattuizioni dovranno prevedere, in particolare, che il Sub-Responsabile metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento da parte del Sub-Responsabile avvenga in conformità al GDPR.

 

  • RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PRIVACY

 

    1. ll Responsabile dichiara e garantisce di osservare ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e dal Contratto, in particolare di non compiere atti o incorrere in omissioni che possano portare ad una violazione dei dati o causare perdite o danni al Titolare, agli Interessati o a terzi. Pertanto, il Responsabile si impegna a manlevare, indennizzare e fare salvo il Titolare, le società del gruppo e gli azionisti, amministratori, dipendenti e incaricati del trattamento del Titolare, da ogni danno, costo, onere e spesa, incluse le spese legali derivanti da violazioni del GDPR, dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali o della presente Nomina imputabili in modo esclusivo alla condotta dolosa o colposa del Responsabile e dei Sub-Responsabili e incaricati del trattamento di quest’ultimo, tra cui, se del caso: 
  1. da sanzioni definitive imposte dalle autorità competenti, compreso il Garante per la Protezione dei Dati; 
  2. da condanne definitive al pagamento di somme a titolo risarcitorio a seguito di azioni legali avviate dagli Interessati o da terzi.

 

  • LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

 

    1. Le Parti concordemente eleggono quale Foro esclusivo e competente in caso di controversie sorte in merito all’interpretazione ed esecuzione anche delle singole clausole del Contratto, quello di Torino e la legge applicata sarà quella italiana.